Art.1 – Denominazione e sede
E’ costituita a Roma in Via Francesco Pacelli, 14 un’Associazione denominata “Movimento per la tutela dell’Odontoiatria Privata Italiana” (OPI).
– Trasferita in Napoli, via Generale G. Orsini, 46, a seguito della decisione dell’Assemblea dei Soci del 3 Marzo 2012 –
Art.2 – Scopo
L’OPI è un’ Associazione di categoria costituita da odontoiatri e medici dentisti, regolarmente abilitati all’esercizio della professione, titolari di strutture odontoiatriche private.
L’associazione è apolitica e non a scopo di lucro. Durante la vita dell’associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale
Essa ha per finalità :
- La promozione della salute orale dei cittadini tramite la corretta informazione sulle tecniche e le procedure necessarie per eseguire le terapie, anche con iniziative sociali a favore delle fasce più deboli attraverso i mass media, il Web e ogni altro tipo di comunicazione.
- La condivisione delle problematiche e proporre soluzioni inerenti la vita lavorativa degli esercenti la professione odontoiatrica a carattere privato nel contesto di una società che è in continua evoluzione non solo dal punto di vista scientifico ma anche, e soprattutto, da quello economico-sociale.
- Lo sviluppo dell’immagine del Dentista contraddistinto dal logo OPI come soggetto sociale che opera secondo scienza e coscienza, nell’interesse della salute del cittadino rispettando rigorosi standard di qualità e sicurezza, anche attraverso la realizzazione e la promozione di una rete di associati (network) in grado di erogare servizi odontoiatrici di Qualità ed un pronto intervento in grado di soccorrere il cittadino/paziente nelle emergenze di natura odontoiatrica su tutto il territorio nazionale, anche attraverso l’istituzione di un numero verde.
- La collaborazione professionale tra i colleghi OPI per lo scambio di informazioni scientifiche e la mutualità reciproca.
- L’Associazione potrà dare la sua collaborazione anche ad altri enti per lo sviluppo di iniziative che si inquadrino nei suoi fini. Essa dovrà tuttavia mantenere sempre la più completa indipendenza nei confronti degli organi di governo, delle aziende pubbliche e private, delle organizzazioni sindacali.
- La segnalazione all’Ordine dei Medici dei colleghi che non rispettano il Codice Deontologico con comportamenti scorretti
- La collaborazione in tutte le sedi con le associazioni sindacali e le forze dell’ordine, nella lotta all’abusivismo ed al prestanomismo
- La tutela della professione anche in ambito processuale, con costituzione di parte civile nei processi contro gli abusivi e la difesa degli operatori che agiscono secondo le regole
- L’Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall’elettività e gratuità delle cariche associative e dalle prestazioni fornite dagli associati e dall’obbligatorietà del bilancio; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri associati e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività .
Art.3 – Durata
La durata dell’associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell’assemblea straordinaria degli associati.
Art.4 – Ammissione Soci
I Soci OPI si distinguono in:
- SociFondatori
- Soci Ordinari
- Soci Affiliati
- Soci Sostenitori
- Soci Onorari
SOCI FONDATORI
Soci Fondatori sono coloro che hanno dato vita all’ Associazione contribuendo attivamente, anche economicamente, alla realizzazione della stessa.
Essi sono Membri Onorari del Consiglio Direttivo con diritto di voto, anche in sovrannumero rispetto al massimo consentito dal presente Statuto. I l Socio Fondatore che NON partecipa attivamente alle attività dell’Associazione, può perdere questo diritto. Su tale procedura ha potere il solo Collegio dei Soci Fondatori che si riunisce a seguito della richiesta di uno qualsiasi dei Fondatori e deliberare l’espulsione con la maggioranza dei 2/3 del Consiglio.
SOCI ORDINARI
Possono entrare a far parte dell’associazione, in qualità di Soci Ordinari gli odontoiatri del territorio nazionale italiano titolari di strutture odontoiatriche private che sono in regola con le normative vigenti, siano essi studi professionali ovvero società costituite per almeno il 75% da odontoiatri regolarmente abilitati all’esercizio della professione e nel cui assetto societario figuri inequivocabilmente anche l’odontoiatra direttore sanitario e l’odontoiatra amministratore della struttura. Laddove le strutture pocanzi identificate prevedessero anche un consiglio d’amministrazione, lo stesso consiglio, perchè i titolari della struttura siano ammissibili, dovrà essere costituito per almeno il 75% da odontoiatri regolarmente iscritti all’albo professionale.
La richiesta di adesione va inoltrata al Consiglio Direttivo. Nella richiesta vanno indicati i nominativi di 2 Soci Ordinari che assumono il ruolo di “Garanti” del Profilo Etico e Professionale del richiedente (in assenza sarà il Consiglio Direttivo che effettuerà le opportune verifiche).
Alle richiesta va, inoltre, allegata la seguente documentazione:
- Una foto.
- Il certificato di iscrizione all’Albo degli Odontoiatri dell’Ordine Professionale di competenza territoriale.
- Il certificato di attribuzione della Partita IVA dell’Agenzia delle Entrate (alle strutture odontoiatriche organizzate in forma societaria può essere richiesta ulteriore documentazione a discrezione del Consiglio Direttivo).
- L’impegno scritto al rispetto delle regole contenute nel “Codice di Condotta del Dentista OPI”.
Dopo che il Consiglio Direttivo ha verificato la sussistenza dei requisiti, lo comunicherà all’interessato, il quale verserà la quota associativa ed assumerà lo status di Socio Ordinario. La quota associativa non può essere in nessun caso rimborsata, trasferita a terzi o rivalutata.
Qualora il Socio Ordinario non abbia prodotto almeno un contributo inedito in termini di articoli scientifici e/o divulgativi, da inserire nel Portale dell’associazione nel corso dell’anno di adesione, per iscriversi l’anno successivo dovrà corrispondere una quota maggiorata del 30% rispetto a quella ordinaria stabilita dal Consiglio Direttivo.
Il Socio Ordinario, in regola con la quota associativa, ha i seguenti diritti/doveri:
- Diritto-dovere di partecipare ai lavori dell’Assemblea.
- Diritto di voto in Assemblea.
- Diritto di rivestire cariche associative e/o incarichi istituzionali (qualora gli fossero proposti o assegnati dagli organi competenti).
- Diritto di partecipare gratuitamente a tutte le manifestazioni organizzate dall’Associazione.
- Dovere di pagare la quota annuale associativa nella misura fissata dal Consiglio Direttivo.
- Dovere di osservare le norme associative e le deliberazioni assunte dagli Organi associativi.
SOCI AFFILIATI
Possono iscriversi in qualità di Soci Affiliati:
- Gli odontoiatri o i medici dentisti abilitati all’esercizio della professione odontoiatrica che non sono titolari di una struttura odontoiatrica privata e/o che intrattengono un rapporto di collaborazionelavorativa ancheparzialeconentipubblici.
- Gli igienisti dentali, gli odontotecnici, le assistenti di studio odontoiatrico (ASO), le segretarie e tutte le figure professionali che ruotano intorno al mondo odontoiatrico che condividono i principi dell’Associazione.
- Gli studenti regolarmente iscritti ad uno dei Corsi di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria, o in Medicina e Chirurgia, oppure in Igiene Dentale in regola con gli esami del penultimo e ultimo anno di corso; ovvero gli studenti di tutti i corsi professionalizzanti in ambito odontoiatrico legalmente riconosciuti dal sistema giuridico della Repubblica Italiana.
Per essere ammesso all’Associazione in qualità di Socio Affiliato il candidato dovrà: (a)esibire prova documentale di essere in possesso dei suddetti requisiti che attesti la qualifica posseduta e (b)versare la quota associativa nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo.
I Soci Affiliati hanno i seguenti diritti/doveri:
- Dovere di corrispondere la quota associativa annuale, nella misura fissata dal Consiglio Direttivo.
- Dovere d’osservanza delle norme associative e delle delibere prodotte dagli Organi associativi.
- Diritto di beneficiare di tutte le agevolazioni previste per gli eventi organizzati dall’Associazione, sempre se in regola con il pagamento della quota associativa.
SOCI SOSTENITORI
I Soci Sostenitori sono le persone fisiche e giuridiche, gli Enti e le Associazioni che, una volta ammesse/i dal Consiglio Direttivo e successivamente ratificate/i dell’Assemblea dei Soci, intendono sostenere con il loro contributo economico l’attività dell’Associazione in misura superiore a quella degli altri Soci.
I Soci Sostenitori hanno i seguenti diritti/doveri:
- Dovere di corrispondere la quota di sostegno annuale.
- Dovere d’osservanza delle norme associative e delle delibere prodotte dagli Organi associativi che li riguardano.
- Dovere di dare il proprio contributo alle iniziative e alle finalità dell’Associazione.
- Diritto di partecipare a tutte le manifestazioni organizzate dall’ Associazione.
SOCI ONORARI
Lo status di Socio Onorario può essere conferito esclusivamente nelle duemodalità seguenti:
- Su nomina: Può essere assegnato a particolari personalità nel campo dell’odontoiatria e/o delle scienze affini che, essendosi distinte per particolari meriti o benemerenze, siano ritenuti degni di particolare riconoscimento, tale da portare lustro all’Associazione e/o da favorirne il perseguimento delle finalità . IlPresidente o il Consiglio Direttivo hanno facoltà di proporre alla Commissione Accettazione Soci la candidatura di personalità lodevoli da ergere allo status di Socio Onorario. Laddove la Commissione Soci, saggiate le effettive virtù della personalità proposta, si esprima all’unanimità a favore dall’effettiva candidatura del soggetto proposto, provvede alla nomina del Socio Onorario che deve essere successivamente ratificata da parte dell’Assemblea.
- Di diritto: Coloro che, dopo essere stati Soci Ordinari per almeno 20 (venti) anni consecutivi e ne fanno espressa richiesta al Consiglio Direttivo; ovvero vengano direttamente investiti dell’ onorificenza dal Presidente o dal Consiglio Direttivo.
I Soci Onorari hanno i seguenti diritti:
- Diritto di partecipare gratuitamente a tutte lemanifestazioni organizzate dall’Associazione.
- Diritto di partecipare alla vita associativa e ai lavori dell’Assemblea,ma senza diritto di voto.
I Soci Onorari possono essere designati a tenere corsi formativi per conto dell’Associazione, sono in ogni caso tenuti all’osservanza delle norme associative e delle delibere prodotte dagli Organi associativi, nonché a dare il proprio contributo alle iniziative e alle finalità dell’Associazione.
Art. 5 – Diritti dei soci
Tutti i soci godono del diritto di partecipazione nelle Assemblee dei Soci, sia Ordinarie sia Straordinarie. Solo i i Soci Ordinari e i SociFondatori hanno diritto di voto. La qualifica di Socio Ordinario e di Socio Fondatore da diritto ad aderire a tutte leiniziative indette dal ConsiglioDirettivo.
Art. 6 – Decadenza dei soci
I soci cessano di appartenere all’associazione nei seguenti casi:
- Dimissione volontaria
- Morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa. In questo caso, lo statuto prevede la riammissibilità del soggetto allo status di Socio previo il corrispettivo della quota non versata in precedenza e inoltro di una nuova domanda di adesione.
- Espulsione, decretata dal Collegio dei Probiviri per gravi motivi e/o per comportamenti contrari agli scopi, allospirito e allefinalità dell’Associazione, all’etica professionale (tra cui anche – e non solo -il mancato rispetto del Codice Deontologico e del Codice di Condotta OPI), nonché alle norme associative e/o alle delibere emanate dagli organi associativi.In questo caso,lo statuto non prevede la riammissibilità del soggetto allo status di Socio per un lasso di tempo di almeno cinque anni; trascorsi i quali, il soggetto potrà presentare una nuova domanda di adesione al Consiglio Direttivo.
- Radiazione dall’Albo dell’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri
- Decesso.
Art. 7 – Organi dell’Associazione
SonoOrganidell’Associazione:
- L’Assemblea dei Soci
- Il Collegio dei Soci Fondatori (presieduto dal Presidente Onorario)
- I Revisori dei Conti
- Il Collegio dei Probiviri
- Il Collegio dei Past-President
- Il Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo ha facoltà di costituire e insediare altre Commissioni di lavoro con incarichi specifici, i cui membri saranno designati direttamente dal Presidente del Consiglio Direttivo tra i Soci Ordinari che si sono particolarmente distinti per le loro qualità professionali e impegno per l’associazione.
Al raggiungimento degli obiettivi prefissati, tali Commissioni sono sciolte, su delibera del Consiglio Direttivo. Le Commissioni decadono in ogni caso al rinnovo del Consiglio Direttivo.
Art. 8 – Assemblea dei Soci
L’assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell’associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l’universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
La convocazione dell’assemblea ordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da almeno un terzo degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all’atto della richiesta che ne propongono l’ordine del giorno. L’assemblea ordinaria può anche essere convocata su richiesta di almeno un terzo del Consiglio Direttivo. In entrambi i casi la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo.
L’assemblea dovrà essere convocata sul sito dell’associazione, attraverso l’area riservata del portale OPI per garantire la massima partecipazione dei soci.
Art. 9 – Diritti di partecipazione
Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell’associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annua.
Art. 10 – Compiti dell’assemblea
La convocazione dell’assemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni prima mediante comunicazione sul sito OPI e contestuale comunicazione agli iscritti tramite posta elettronica. Nella convocazione dell’assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare.
L’assemblea deve essere convocata, a cura del Consiglio Direttivo, almeno una volta all’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del rendiconto economico e finanziario e per l’esame del bilancio preventivo
Spetta all’assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell’associazione nonché in merito all’approvazione dei regolamenti sociali, per la nomina degli organi direttivi dell’associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell’OPI che non rientrino nella competenza dell’assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame.
Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all’assemblea e designata dalla maggioranza dei presenti.
L’assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori
Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l’ordine delle votazioni.
Di ogni assemblea i verbali verranno memorizzati in formato elettronico che, avallati dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dai due scrutatori, costituiranno il verbale ufficiale. Copia dello stesso dovrà essere inviato a tutti i soci in formato elettronico tramite e-mail.
Art. 11 – Validità assembleare
L’assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.
Trascorsa un ora dalla prima convocazione l’assemblea ordinaria sarà validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto dei presenti.
L’ Assemblea Ordinaria può anche essere esperita telematicamente, in forma differita, secondo le modalità tecniche previste in apposito regolamento che sarà predisposto dal Presidente, dopo consultazione del Consiglio Direttivo e denominato “Regolamento tecnico per lo svolgimento telematico dell’ Assemblea Ordinaria dei Soci e del Consiglio Direttivo” In ogni caso il “Regolamento tecnico per lo svolgimento telematico dell’ Assemblea Ordinaria dei Soci e del Consiglio Direttivo” dovrà essere conforme a quanto disposto nel presente Statuto in relazione agli adempimenti ed alle caratteristiche della tradizionale Assemblea Ordinaria. Esso dovrà contenere solo gli accorgimenti tecnici e procedurali atti a far si che l’ Assemblea svolta in maniera telematica e differita abbia caratteristiche di validità , accessibilità e congruità con i principi di democraticità e trasparenza propri dell’organismo assembleare.
Art. 12 – Assemblea straordinaria
L’assemblea straordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo con e-mail inviata ai soci almeno 15 giorni prima dell’adunanza.
L’assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi alle azioni da intraprendere dall’OPI, che esulano dalle azioni già previste dallo statuto; scioglimento dell’associazione e modalità di liquidazione.
Lo scioglimento dell’Associazione e la modifica dello Statuto sociale è deliberato dall’Assemblea generale dei soci, convocata in seduta Straordinaria, con l’approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 4/5 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell’assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell’Associazione e la modifica dello Statuto sociale deve essere presentata da almeno 4/5 dei soci con diritto di voto, con l’esclusione delle deleghe.
Art. 13 – Il Collegio dei Soci Fondatori
Definizione – Il Collegio dei Soci Fondatori è il massimo organo di rappresentanza dell’ Associazione ed è presieduto dal Presidente Onorario. Essi fanno permanentemente parte di questo Collegio, così come a vita è la carica del Presidente Onorario che lo sovrintende.
Diritti dei Membri del Collegio – Soci Fondatori hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali. Possono essere membri di diritto del comitato tecnico scientifico salvo esclusione o recesso dall’ associazione o dimissioni dal comitato tecnico scientifico stesso.
Compiti del Collegio – Poiché costituito dagli ideatori della mission che ha dato vita al Movimento, il Collegio dei Soci Fondatori può intervenire in ogni momento allo scopo di mantenere alto il profilo etico-istituzionale dell’ Associazione e di ciascun Socio che la compone, indipendentemente dal suo status di socio e/o dall’ incarico rivestito.
A tal fine, il Collegio ha facoltà di:
- Porre diritto di veto sulla richiesta di adesione all’associazione da parte di un candidato a qualsiasi status associativo.
- Presentare mozioni di sfiducia, denunce e/o proposte di provvedimento disciplinare per via preferenziale, tanto direttamente al Presidente del Consiglio Direttivo quanto direttamente al Presidente del Collegio dei Probiviri, qualora abbiano fondatamente ragione di ritenere che un socio, investito o no di cariche sociali, stia ledendo l’ immagine dell’ associazione, e/o non stia rispettando le sue linee programmatiche o stia abusando o mal eseguendo i compiti a lui assegnati attraverso una carica, sociale o non, ovvero stia commettendo qualunque forma di illecito.
I Presidenti che ricevono comunicazione da questo Collegio hanno il dovere di inserire d’ urgenza la questione sollevata nell’ ordine del giorno del primo rispettivo Consiglio o Collegio utile, al fine di vagliare tempestivamente la fondatezza delle richieste presentate dal Collegio dei Soci Fondatori e di prendere gli opportuni provvedimenti quando fossero effettivamente attestati profili illegittimi.
Art. 14 – I Revisori dei Conti
L’assemblea nomina, tramite votazione, tre componenti il collegio di revisione dei conti, il più votato dei quali assume la carica di presidente del collegio medesimo.
Art. 15 – Il Collegio dei Probiviri
A. Il Collegio dei Probivi riassume i seguenti compiti:
- Vigila, nell’espletamento delle proprie funzioni, sull’osservanza delle norme statutario-regolamentari da parte dei vari Organi associativi e, se ravvisa comportamenti censurabili, informa il Consiglio Direttivo per gli opportuni provvedimenti;
- Applica ai Soci che si siano resi responsabili di comportamenti contrari agli scopi, allospirito e alle scelte dell’Associazione, all’etica professionale, nonché alle norme associative, le sanzioni della censura, della sospensione temporanea e dell’espulsione. I provvedimenti disciplinari della sospensione temporanea e dell’espulsione adottati dal Collegio dei Probiviri, sono immediatamente esecutivi sin dal momento della loro comunicazione al Socio interessato. Qualsiasi provvedimento disciplinare, esclusa la censura, adottato dal Collegio dei Probiviri nei confronti dei Soci che rivestono cariche associative comporta l’immediata decadenza dalla carica stessa. Le denunce al Collegio dei Probiviri devono essere presentate direttamente al Presidente del Collegio per iscritto, a mezzo PEC o raccomandata a/r presso la sede dell’Associazione, fatta comunque salva la facoltà per il Collegio di procedere di propria iniziativa. In ogni caso il Collegio deve invitare il Soci sottoposto a procedimento disciplinare ad esporre le proprie ragioni personalmente o per iscritto. La decisione, motivata per iscritto, é inviata, a cura del Presidente del Collegio dei Probiviri, al Presidente del Consiglio Direttivo per il successivo inoltro,a mezzo raccomandata a/r, al Soci o interessato al provvedimento;
- Di rime con lodo inappellabile ogni controversia che dovesse sorgere tra l’Associazione, i suoi Organi e di Soci.
B. Il Collegio dei Probiviri è composto da cinque membri eletti tra i Soci Ordinari estranei alle altre cariche nell’Associazione ed in altre associazioni, nominati dall’Assemblea dei Soci dopo ogni rinnovo del Consiglio Direttivo. La votazione per i membri del Collegio avviene per scheda. Le candidature sonolibere e i Soci aventi diritto al voto possono indicare sulla scheda di votazione tre nominativi per i membri. Risulteranno eletti i candidati che avranno ottenuto rispettivamente il maggior numero di voti.
C. Dura in carica quattro anni ed i suoi componenti non possono essere rieletti nella carica per i quattro anni successivi.
D. Qualora nel corso della durata in carica vengano a mancare, per qualsiasi causa, uno o più membri effettivi, il Presidente del Consiglio Direttivo provvederà a designare i sostituti, scegliendoli tra i Soci Ordinari che si sono particolarmente distinti per le loro qualità professionali e l’impegno per l’Associazione, che non rivestano altre cariche associative, i quali resteranno in carica sino alla scadenza del mandato del Collegio.
E. Nella sua prima riunione il Collegio dei Probiviri elegge il Presidente ed il Segretario.
F. Il Collegio dei Probiviri si riunisce almeno una volta l’anno, nonché ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente ovvero su richiesta di due dei suoi membri effettivi. La convocazione, recante l’indicazione dell’ordine del giorno, del luogo e della dataè inviata ai membri del Collegio, a cura del Segretario, almeno quindici giorni prima della data fissata per l ariunione.
G. Il Collegio dei Probiviri viene convocato, in prima riunione, dalmembro effettivo che ha riportato il maggior numero di voti e, per le successive riunioni, dal Presidente.
H. Il Collegio dei Probiviri è validamente costituito con la presenza di almeno due dei suoi membri e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
I. Il verbale delle riunioni del Collegio dei Probiviri, redatto a cura del Segretario, è sottoscritto dal Segretario medesimo e dal Presidente.
Art. 16 – Il Collegio dei Past-President
Il Collegio dei Past- President è il massimo organo consultivo dell’ Associazione. Questo Collegio:
A. E’ composto da tutti i Soci che hanno rivestito per almeno un intero mandato la carica di Presidente dell’Associazione.
B. Ha funzioni di studio e consultazione in ordine a questioni di rilevante interesse associativo, che possono essergli sottoposte dal Consiglio Direttivo o dall’Assemblea dei Soci, ovvero da qualsiasi Organo associativo.
C. Ogni quattro anni, in coincidenza con il rinnovo del Consiglio Direttivo, il Collegio elegge tra i suoi componenti un Coordinatore delle Attività che assume le funzioni di coordinatore del Collegio e che viene espressamente delegato dal Collegio a curare i rapporti con gli altri Organi associativi.
D. Il parere del Collegio, quando richiesto, è sempre espresso per iscritto dal Coordinatore delle Attività e, seppur non vincolante per l’Organo richiedente, rappresenta in ogni caso una prova documentale.
Il Collegio è validamente costituito con la presenza di almeno tre dei suoi membri e predispone i propri pareri con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Coordinatore delle Attività.
Art. 17 – Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è il massimo organo esecutivo dell’ Associazione.
Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 7 (sette) membri fino ad un massimo di 15 (quindici) eletti tra i Soci Ordinari. Il Consiglio Direttivo, nel proprio ambito, nomina il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario con funzioni di tesoriere. Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito. Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.
Possono ricoprire cariche direttive i Soci Fondatori e solo i Soci Ordinari che s ono in regola con il pagamento delle quote associative, non hanno riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi, non hanno cariche dirigenziali in altre associazioni.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
La riunione del Consiglio Direttivo può anche essere esperita telematicamente, in forma differita, secondo le modalità tecniche previste in apposito regolamento che sarà predisposto dal Presidente, dopo consultazione del Consiglio Direttivo e denominato “Regolamento tecnico per lo svolgimento telematico dell’ Assemblea Ordinaria dei Soci e del Consiglio Direttivo”.
In ogni caso il “Regolamento tecnico per lo svolgimento telematico dell’ Assemblea Ordinaria dei Soci e del Consiglio Direttivo” dovrà essere conforme a quanto disposto nel presente Statuto in relazione agli adempimenti ed alle caratteristiche della tradizionale riunione e funzione del Consiglio Direttivo.
Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati ed inviato tramite e-mail a tutti i soci.
Art. 18 – Convocazione del Direttivo
Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno due Consiglieri, senza formalità. Il Presidente tiene conto di inoltrare regolare convocazione almeno 8 giorni prima della data della riunione.
Art. 19 – Compiti del Consiglio Direttivo
Sono compiti del Consiglio Direttivo:
- deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
- redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all’assemblea;
- fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all’anno e convocare l’assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci;
- redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all’attività sociale da sottoporre all’approvazione dell’assemblea degli associati;
- adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
- attuare le finalità previste dallo statuto e l’ attuazione delle decisioni dell’ assemblea dei soci.
Art. 20 – Il Presidente
E’ colui che, per delega del Consiglio Direttivo, dirige l’Associazione, ne è il legale rappresentante in ogni evenienza e amministratore.
Art. 21 – Il Vicepresidente
E’ colui che sostituisce il Presidente in caso di sua assenza, di impedimento
temporaneo e nelle mansioni in cui viene espressamente delegato.
Il Presidente ha facoltà di nominare più Vicepresidenti (fino a un massimo di tre) laddove ravvisi la necessità di estendere la rappresentanza territoriale sul territorio nazionale e/o per qualunque altra ragione egli ritenesse utile e vantaggioso alla buona amministrazione dell’ associazione.
Art. 22 – Il Segretario
Il Segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l’amministrazione dell’Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.
Art. 23 – Il Presidente Onorario
I soci fondatori possono nominare in sede di costituzione dell’associazione un Presidente Onorario. Ove nominato, il Presidente Onorario è considerato membro come di diritto del Consiglio Direttivo, in sovrannumero e quindi anche in deroga al numero massimo di componenti come sopra stabilito; egli può partecipare alle riunioni con voto consultivo. Presiede, inoltre, il Consiglio dei Soci Fondatori.
Art. 24 – Rendiconto
Il Consiglio direttivo redige il rendiconto economico-finanziario dell’associazione, sia preventivo che consuntivo da sottoporre all’approvazione assembleare. Il rendiconto consuntivo deve informare circa la situazione economico-finanziaria dell’associazione, con separata indicazione dell’eventuale attività commerciale posta in essere accanto all’attività istituzionale; ciò anche attraverso una separata relazione di accompagnamento.
Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico – finanziaria della associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.
Copia del rendiconto deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, in uno con la convocazione dell’assemblea che ne ha all’ordine del giorno l’approvazione
Art. 25 – Anno sociale
L’anno sociale e l’esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.
Art. 26 – Patrimonio
I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dalla Associazione.
Art. 27 –Scioglimento e liquidazione
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria, con l’approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 4/5 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell’assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell’Associazione deve essere presentata da almeno 4/5 dei soci con diritto di voto, con l’esclusione delle deleghe. L’assemblea, all’atto di scioglimento dell’associazione, delibererà, sentita l’autorità preposta, in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo del patrimonio dell’associazione.La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 28 – Disposizioni generali e norme transitorie
Per tutto quanto non è contenuto nel presente Statuto si fa riferimento alle norme di Legge e ai principi generali dell’ordinamento giuridico dello Stato.
Prima Norma Transitoria
Nel caso di approvazione del presente Statuto, il Collegio dei Provibiri sarà costituito con un’Assemblea Ordinaria dei Soci indetta entro 6 (sei) mesi dall’approvazione. Tutte le attuali cariche sociali restano valide, sino al completamento del mandato (31.12.2015).
Seconda Norma Transitoria
Dal momento dell’approvazione del presente Statuto, i Soci Sostenitori del precedente Statuto acquisiscono lo status di Soci Affiliati.