In arrivo le sanzioni per i “furbi” che snobbano l’ECM
L’obbligo di conseguire i crediti formativi ai fini ECM, per chi opera nella sanità pubblica e privata, stabilito nelle norme elaborate dalla Commissione Nazionale ECM del Ministero della Salute è stato recepito nel codice deontologico di diverse Professioni sanitarie.
Tuttavia, finora mancava una effettiva sanzione per chi non curava il proprio aggiornamento professionale e mancava una norma che rendesse obbligatoria la comunicazione agli Ordini dei crediti conseguiti.
Di fatto, negli anni scorsi, i professionisti che si facevano scrupolo di rispettare al 100% l’impegno di aggiornamento spesso dovevano anche subire il dileggio di colleghi che si ritenevano più “furbi”.
Questa lacuna è stata colmata con una norma introdotta nella recentissima Manovra finanziaria di Agosto (quella “lacrime e sangue”) che all’art.3 comma 5 recita:
“Fermo restando l’esame di Stato di cui all’art. 33 comma 5 della Costituzione per l’accesso alle professioni regolamentate, gli ordinamenti professionali devono garantire che l’esercizio dell’attività risponda senza eccezioni ai principi di libera concorrenza, alla presenza diffusa dei professionisti su tutto il territorio nazionale, alla differenziazione e pluralità di offerta che garantisca l’effettiva possibilità di scelta degli utenti nell’ambito della più ampia informazione relativamente ai servizi offerti. Gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto per recepire i seguenti principi:
l’accesso alla professione è libero e il suo esercizio è fondato e ordinato sull’autonomia e sull’indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnica, del professionista. La limitazione, in forza di una disposizione di legge, del numero di persone che sono titolate ad esercitare una certa professione in tutto il territorio dello Stato o in una certa area geografica, è consentita unicamente laddove essa risponda a ragioni di interesse pubblico e non introduca una discriminazione diretta o indiretta basata sulla nazionalità o, in caso di esercizio dell’attività in forma societaria, della sede legale della società professionale;
previsione dell’obbligo per il professionista di seguire percorsi di formazione continua permanente predisposti sulla base di appositi regolamenti emanati dai consigli nazionali, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di educazione continua in medicina (ECM). La violazione dell’obbligo di formazione continua determina un illecito disciplinare e come tale è sanzionato sulla base di quanto stabilito dall’ordinamento professionale che dovrà integrare tale previsione“
Gli Ordini vengono dunque investiti della registrazione dei crediti formativi ai fini ECM e di irrogazione di sanzioni disciplinari.
A seguito del suddetto comma il COGEAPS ( Consorzio Gestione Anagrafica delle Professione Sanitarie) ha proposto e la Commissione Nazionale ECM ha accettato le seguenti i proposte:
Gli enti accreditanti hanno l’obbligo di tenere l’elenco di tutti gli eventi formativi ECM e di trasmetterlo al COGEAPS per consentire la corretta registrazione;
- I crediti ECM acquisiti per l’attività di tutoraggio per la formazione individuale all’estero e per l’autoformazione vengono registrati e attestati dagli Ordini. Gli Ordini devono trasmettere al COGEAPS i crediti registrati relativi al professionista.
Viene pertanto fissato un quadro normativo uniforme per le professioni sanitarie come per altre professioni “liberali”.
Va peraltro osservato che presso i notai, ad esempio, già da diversi anni il mancato conseguimento dei crediti formativi veniva sanzionato dall’Ordine. La Corte di Cassazione, Sezione III Civile, con la sentenza numero 2235 del primo febbraio 2010 ha respinto il ricorso di un notaio contro la sanzione disciplinare della censura applicatagli dall’Ordine per non aver conseguito tutti i crediti formativi previsti. Secondo la Corte, il mancato aggiornamento professionale comporta un danno al decoro e al prestigio della professione, e quindi è giusto che il mancato rispetto delle norme in tema di formazione continua sia soggetto alle stesse sanzioni previste in caso di gravi errori tecnici.
I crediti da acquisire per il triennio 2011-2013
Il programma ECM per il triennio 2011-2013 è regolamentato dalla Determinazione della Commissione Nazionale ECM del 13 gennaio 2010 e dal DPCM del 26 Luglio 2010. Rispetto al triennio precedente vi sono molte novità che tendono a sviluppare un progressivo monitoraggio delle aree di competenza individuali.
È confermato che ogni operatore sanitario deve acquisire 150 crediti formativi nel triennio 2011-2013, (50 crediti/anno – con un minimo di 25 e un massimo di 75). Non si possono recuperare i crediti non maturati negli anni precedenti.
E’ stato previsto però uno ‘sconto’ del 20% per i ‘virtuosi’: Chi ha ottenuto un numero elevato di crediti nel triennio precedente potrà soddisfare l’obiettivo di questo triennio con 120 crediti anzichè 150. Sono riconosciute ai fini ECM le seguenti tipologie di attività formativa:
Formazione Residenziale (fino a 20 partecipanti)
Formazione a distanza (FAD) (con tutor o senza tutor)
Training individualizzato
Gruppi miglioramento o di studio, commissioni, comitati Attività di ricerca
Audit clinico e/o assistenziale
- Docenza e tutoring
Il numero massimo di crediti acquisibili attraverso convegni, congressi, simposi e conferenze (tipologia 2), gruppi di miglioramento (tipologia 5), attività di ricerca (tipologia 6), docenze e tutoring (tipologia 10) non può eccedere il 60% vale a dire 90 crediti nei 3 anni.
Non esistono limitazioni al numero di crediti che si possono acquisire tramite FAD, con l’unica eccezione degli infermieri, per i quali il limite è del 60% di 150, vale a dire 90 crediti nei 3 anni.
La nuova ECM limita inoltre il numero di crediti acquisibili attraverso la partecipazione ad eventi sponsorizzati, che non può superare un terzo del totale (50 crediti su 150 o 40 crediti su 120).
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